L’avv. Fuith è specializzato in legislazione immobiliare, in particolare nel commercio di proprietà fondiarie. Tra i suoi meriti va segnalato quello di essersi opposto con successo, davanti alla Corte di Giustizia europea di Lussemburgo, alle discriminazioni cui andavano incontro gli stranieri interessati all’acquisto di beni immobili in Austria, più precisamente nel Tirolo.
Sul suo trattato del 1996 si sono basate le principali sentenze emesse dalla corte costituzionale d’Austria sulla legislazione del commercio di proprietà fondiarie. Così come gli stranieri in Austria non devono essere discriminati nell’acquisto di proprietà, allo stesso modo queste discriminazioni non devono colpire neppure gli austriaci. Il trattato del 1996 di cui abbiamo parlato coincide con la sentenza della corte costituzionale austriaca su questo argomento.
Konle contro la Repubblica austriaca
Klaus Konle, assistito dell’avv. Fuith e cittadino tedesco, il cui nome può essere tranquillamente citato dal momento che compare in tutte le pubblicazioni, fu discriminato dalle autorità austriache nell’acquisto di beni immobili, con violazione del diritto dell’Unione Europea. La Corte di Giustizia europea ha perciò condannato l’Austria. La conseguenza è stata il radicale cambiamento della legislazione del commercio immobiliare tirolese riguardante i terreni edificabili. La procedura di autorizzazione in questo caso è stata completamente abolita.
Abrogazione ad opera della corte costituzionale della legge tirolese relativa al commercio di immobili verdi:
L’abrogazione avvenne con la citazione del trattato del dr. Fuith del 1996. In queste pagine il dr. Fuith ha posto l’accento sull’assurdità del fatto che gli stranieri dell’UE in Austria possano acquistare immobili verdi senza obbligo di residenza e di gestione diretta, mentre tutto questo non è permesso agli austriaci.
Abrogazione delle norme sul commercio di proprietà terriere del Burgenland
Anche in questo caso la corte costituzionale ha basato la sua sentenza sul trattato del dr. Fuith del 1996 a proposito della discriminazione degli austriaci. Con questa sentenza di fondamentale importanza per tutto il commercio fondiario austriaco, nel dicembre del 2006 la corte costituzionale austriaca ha stabilito che in ogni caso il criterio della coltivazione diretta e quindi anche quello dell’obbligo di residenza (vivere nella tenuta agricola acquistata) violano il diritto europeo, vale a dire la libera circolazione di capitali, e quindi non possono valere come requisiti per l’autorizzazione. Si tratta di una sentenza esaustiva e di fondamentale importanza.