La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che, in virtù della libera circolazione di capitali, non si può pretendere dall’acquirente la coltivazione diretta e il domicilio nella tenuta agricola. Anche la cittadinanza non vale come criterio di esclusione. Indipendentemente dalla cittadinanza o dalla sede della sua azienda, chiunque può quindi acquistare una proprietà agricola e forestale in Austria, in particolar modo nel Tirolo. Unico presupposto da soddisfare è che sia garantita una regolare gestione. Questa però non spetta necessariamente all’acquirente, può anche essere affidata a terzi. I tribunali di competenza della nazione, e soprattutto del Tirolo, non si attengono alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, atteggiamento che io ho ripetutamente criticato.
Ho sottolineato queste irregolarità nella presa di posizione che ho scritto per l’ordine degli avvocati tirolesi a proposito della legge derogatoria sul commercio delle proprietà fondiarie nel Tirolo. Nel mio recente trattato su tale legislazione, tenendo in particolare considerazione il diritto dell’Unione Europea, ho descritto la situazione giuridica in modo dettagliato e scientifico. In quanto autore di un’opera fondamentale per il commercio delle proprietà fondiarie tirolesi, posso dire che su questo argomento non mi mancano né la teoria, né la pratica.
Dal momento che conosco bene la burocrazia, sono in contatto con tutte le autorità competenti per il commercio delle proprietà fondiarie e l’ordinamento territoriale del Tirolo e, sia dal punto di vista teorico che pratico, mi occupo quotidianamente di questa materia, tra i miei assistiti non conto soltanto le persone direttamente interessate all’acquisto di beni immobili in Austria, siano esse straniere o del posto, ma anche notai, i cui clienti richiedono principalmente il conseguimento delle adeguate autorizzazioni e la stesura di un contratto relativo proprio al commercio dei beni fondiari.
Inoltre ho il vantaggio di poter fare citazioni direttamente dalla mia opera. La Corte Costituzionale austriaca mi ha particolarmente onorato citando una mia dissertazione a proposito dell’abrogazione delle principali norme della legislazione tirolese del commercio immobiliare riguardanti la coltivazione diretta e l’obbligo di residenza. Da questo trattato emerge che io già nel 1996 sostenevo che, dal momento che la libera circolazione di capitali non obbliga un legittimo acquirente straniero a gestire in prima persona una tenuta comprata qui in Austria e ad abitare su questa proprietà, anche gli austriaci possono appellarsi alla libera circolazione di capitali. La Corte Costituzionale ha motivato questa teoria affermando che altrimenti si tratterebbe di un’inammissibile discriminazione nei confronti della popolazione nativa.